L.R.
16 aprile 1998, n. 13 (1).
Rinegoziazione
mutui legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata ed integrata
dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 18 e dalla legge regionale 19 ottobre
1997, n. 32 - Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 aprile 1998, n. 27.
Vedi
L.R. 19 novembre 2001, n. 29 art. 19
che abroga l’art. 2 della presente legge.
Art.
1
Rinegoziazione
mutui.
1.
I mutui, anche quelli agevolati già contratti ai sensi della legge regionale 12
settembre 1994, n. 33, così come modificata e integrata dalla legge regionale 7
maggio 1997, n. 18 e dalla legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32, e delle
altre leggi regionali incentivanti il settore turistico-alberghiero, possono
essere rinegoziati dai beneficiari con l'istituto convenzionato, mantenendo le
provvidenze acquisite, ferme restando la destinazione e la misura del
contributo in conto interessi di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della
citata legge.
Art.
2
Modifiche
alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.
1.
All'articolo 4, comma unico, lettera b), della legge regionale 8 agosto 1996,
n. 20, sono soppresse le parole «e dei fondi comunitari ad essa relativi» (2).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(2)
Comma così corretto con avviso pubblicato nel B.U. 6 maggio 1998, n. 29.